Roma, 12 giu. (Adnkronos) – “La Repubblica Popolare Cinese non può essere chiamata in Italia a rispondere di eventuali danni provocati ai cittadini che si sono ammalati di Covid o che hanno subito la perdita di un familiare a causa del coronavirus”. Lo comunica il Codacons, che rende noto che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con l’ordinanza n. 16136 dell’11/6/2024 (Presidente aggiunto Pasquale D’Ascola, Relatore Mauro Criscuolo) ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in particolare del giudice di pace di Frosinone, a cui il Codacons si era rivolto chiedendo il risarcimento dei danni causati dalla Cina in favore di una cittadina italiana, in relazione alle responsabilità del governo cinese nella diffusione del Covid-19 a livello globale.
“L’ordinanza statuisce che l’Italia non ha giurisdizione per procedere con una richiesta di risarcimento contro la Repubblica Popolare Cinese, in quanto contrario alle prerogative e alla sovrana immunità degli Stati sovrani – spiega il Codacons – Nonostante la pregevole ricostruzione storico-giuridico sulla progressiva limitazione negli anni dell’immunità degli Stati, la Cassazione ha sottolineato che le azioni e omissioni intraprese dalla Cina, durante i primi stadi della pandemia, rientrano nella categoria di ‘attività iure imperii’, ovvero atti di sovranità che non possono essere comunque giudicati dal giudice di un altro Stato sovrano”.
Scrive la Cassazione nella sua ordinanza: “Ritiene la Corte che debba essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano relativamente alla domanda proposta, per effetto del riconoscimento dell’immunità in favore della convenuta. E’ stato correttamente evidenziato in dottrina che le regole internazionali in tema di immunità rivelano la struttura paritetica dell’ordinamento internazionale, di cui è espressione il principio ‘par in parem non habet iurisdictionem’, chiaramente legato all’uguaglianza sovrana tra Stati, e che impone a ciascuno Stato di garantire agli altri Stati l’immunità dinanzi alle proprie corti interne […] emerge con evidenza come le condotte, asseritamente idonee ad ingenerare la responsabilità dello stato estero, siano da ricollegare all’esercizio di potestà pubblicistiche, e ciò anche ove gli si imputi l’inerzia nel dare attuazione ad impegni assunti sul piano internazionale, il che conforta la soluzione circa il difetto di giurisdizione”.
Le condotte che fonderebbero la responsabilità della Repubblica Popolare Cinese, secondo la Cassazione, “non possono nemmeno essere parificate alla commissione di crimini internazionali, come indicati nello Statuto della Corte penale internazionale, non solo per la ‘mancata corrispondenza’ rispetto alla specifica elencazione, ma anche per “l’assenza della finalità che a mente della stessa norma deve avvincere le varie condotte imputate al responsabile”.
“Per le Cassazione, quindi, se le ‘malefatte’ sono commesse da uno Stato estero è impossibile chiedere giustizia -commenta il presidente Carlo Rienzi- La situazione delineata dalla decisione della Cassazione solleva importanti questioni riguardo il bilanciamento tra immunità sovrana degli Stati e la protezione dei diritti fondamentali dei cittadini. E viene da chiedersi come sia possibile per la Cassazione creare aree di totale insindacabilità e negazione di giustizia”.