Dopo le sentenze favorevoli del Tar Lazio e del Consiglio di Stato sulla piena validità dei titoli di sostegno conseguiti all’estero, in assenza di ulteriori percorsi formativi sulla materia e il riconoscimento dell’equipollenza del titolo estero con quello italiano; anche la direttiva europea n. 36 del 2005, recepita in Italia con D.Lgs n. 206/2007 ha riconosciuto che, il titolo abilitativo al sostegno, conseguito in uno qualunque dei Paesi facenti parte della Comunità europea, ha valenza legale anche in Italia tenendo conto del percorso di studi effettivamente svolto: nonostante ciò, il Ministero continua a negare la validità di tali titoli.
Innumerevoli ricorsi sono stati presentati, relativamente alla materia, dallo studio legale “Piscitelli&Partners”: tutti si sono conclusi con esito favorevole.
“Non si comprende, ha commentato l’avv. Vincenzo Piscitelli del foro Beneventano, per quale motivo, nonostante ciò, solo nello Stato Italiano si debbano incontrare così tante difficoltà per conseguire un titolo abilitante da costringere le persone ad andare all’estero; né tantomeno si riesce a capire la motivazione per la quale un titolo conseguito in un paese facente parte dell’Unione Europea non debba poter essere riconosciuto in Italia. E’ singolare, ha continuato il legale, dover ricorrere all’autorità giudiziaria per potersi veder riconosciuto un proprio legittimo diritto”.
Da qui, la necessità di adire le vie legali da parte di tutti coloro che, avendo conseguito il titolo in un altro stato membro dell’UE sono stati penalizzati dal fatto che, nonostante l’istanza di riconoscimento inoltrata al MIM, quest’ultimo non si è mai pronunciato.
Proprio per questo illegittimo e ingiusto comportamento tutti i soggetti che hanno conseguito il titolo di sostegno all’estero, stante il persistente silenzio del Ministero sulle richieste di riconoscimento, si sono rivolti allo studio legale dell’avv. Vincenzo Piscitelli; il professionista infatti, si sta impegnando da tempo per la presentazione dei ricorsi al fine di ottenere le necessarie pronunce da parte dell’organo competente, volte ad imporre al Ministero competente ad ottemperare: solo in tal modo, infatti, è possibile avere l’aspettativa concreta di tutelare i propri diritti ed essere ripagati per i tanti sacrifici.

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