Con riferimento alla notizia apparsa  in ordine alle osservazioni al Piano d’Ambito recentemente approvato dall’EdA Benevento presentate da un gruppo di aziende sannite operanti nel settore della gestione dei rifiuti urbani, supportate da Assoambiente (ovviamente di parte e palesemente compulsato sull’argomento), reputiamo necessario fornire i necessari chiarimenti.
In verità, alle presunte criticità evidenziate dai ricorrenti già nel decorso anno è stato dato ampio e dettagliato riscontro, ma visto che ad ogni atto programmatorio licenziato dell’EdA l’argomento viene puntualmente riproposto, ci adeguiamo, sperando che repetitio iuvant.
Per quanto attiene alla scelta della gestione pubblica degli impianti, quest’ultima – prevista come possibilità sia dal D. Lgs. n° 201/2022 che dalla Legge Regionale Campania n° 19/2023 modificativa della L.R. n° 14/2016, quindi del tutto legittima – riguarda principalmente l’impianto STIR di Casalduni e la discarica di Sant’Arcangelo Trimonte, attualmente di proprietà della Provincia di Benevento ma che dovranno essere trasferite in proprietà all’ATO Rifiuti, gestite sinora dalla Società pubblica SAMTE S.r.l. sempre di proprietà della Provincia di Benevento; i previsti interventi di rimessa in pristino, revamping ed implementazione sono interamente finanziati con fondi pubblici e la regia nei medesimi è regionale.
La scelta dell’EdA Benevento della gestione tramite soggetto pubblico si colloca, quindi, nel solco della continuità e della logica prosecuzione di un percorso già da oltre un ventennio tracciato.
Peraltro, tale scelta attiene solo agli impianti esistenti di proprietà pubblica, mentre per eventuali impianti a farsi si valuterà caso per caso; gli esistenti impianti di proprietà privata restano ovviamente in gestione ai rispettivi soggetti proprietari.
Non si capisce, pertanto, nel caso specifico, quali siano gli interessi lesi o le paventate “criticità anticoncorrenziali” rilevate dalle Ditte sannite (e da Assoambiente), considerato anche che la scelta della gestione pubblica per la medesima tipologia di impianti è stata operata in tutti gli altri sei Enti d‘Ambito campani, nei quali non si è registrato alcun ricorso da parte delle numerosissime ed attrezzate Ditte private dei rispettivi territori (e da Assoambiente).
Per quanto attiene i servizi di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, risulta opportuna una piccola premessa: attualmente nel territorio sotteso dall’ATO Benevento, sono vigenti 78 affidamenti diversi per 78 comuni, ognuno con caratteristiche diverse, costi diversi, efficienza diversa, rapporti contrattuali diversi; molto spesso gli Enti affidatari non hanno alcun controllo sul quantitativo e sulla tipologia di rifiuti raccolti, sui costi di conferimento, sui corrispettivi riconosciuti dal sistema CONAI, spesso introitati direttamente dai soggetti gestori: tali fattispecie determinano criticità che sarebbe troppo lungo sviscerare in tale sede ma che nel Piano d’Ambito sono ben evidenziate.
Il permanere di tale caotico status quo – particolarmente gradito ed auspicato dai ricorrenti – non risulta possibile in virtù di precisa disposizione legislativa nazionale (art. 196 e seguenti del Testo Unico Ambiente) e regionale (L.R.C. n° 14/2016) che assegna in via esclusiva agli ambiti territoriali la competenza sul ciclo dei rifiuti, destituendo i Comuni e le Province da tale competenza, con obbligo di pervenire ad una gestione di tipo “associato” del medesimo ciclo, auspicata e perseguita senza mezzi termini anche dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
Ad inizio dell’anno 2023 l’EdA aveva optato per la costituzione di una propria società in house seguendo le procedure previste dal D. Lgs n° 201/2022: ad esito delle valutazioni negative pervenute dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti e da parte di AGCM (valutazioni negative espresse nei confronti di tutti gli Enti d’Ambito campani) l’EdA ha provveduto a revocare la delibera assunta, a sciogliere la costituita società Se.Am. S.p.A. ed a darne comunicazione all’AGCM; tale procedura si è, quindi, completamente conclusa e non è in alcun modo legata a quanto accaduto nel prosieguo.
A seguito della promulgazione della Legge Regionale n° 19/2023 ed in ottemperanza di quanto nella medesima prescritto, con Deliberazione n° 27 assunta in data 06.11.2023, l’EdA la effettuato la scelta – questa sì in continuità con quanto precedentemente deliberato – di affidare a regime la gestione del ciclo ad un soggetto di natura pubblica, costituito dagli stessi comuni che ad oggi gestiscono il ciclo, reputando tale soluzione come la migliore possibile anche ai fini della tutela dell’utenza e della salvaguardia delle ottime performance di raccolta differenziata raggiunte che gli esponenti ritengono – con molta immodestia, quindi reputando del tutto irrilevanti le azioni poste in essere dai comuni e dagli altri soggetti pubblici – siano stati raggiunti: “esclusivamente grazie agli operatori privati del settore”.
Dovendo, inoltre, nell’immediato l’Ente d’Ambito garantire il passaggio ad una gestione associata dei servizi e valutando non brevi i tempi necessari alla costituzione ed alla organizzazione di tale società, in qualità di unico soggetto titolato ex lege, ha deliberato di voler provvedere all’affidamento della gestione associata a soggetti privati previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica per ogni Sub-Ambito costituente l’ATO.
Tale scelta, quindi il corpo del deliberato, è stato trasmesso all’AGCM con la precisazione che: “… la Deliberazione n° 27/2023, assunta ai sensi e per gli effetti di quanto statuito dall’art. 3 della richiamata Legge Regionale Campania n° 19/2023, deve intendersi come atto endoprocedimentale di indirizzo al quale faranno seguito le ulteriori necessarie azioni nel rispetto del D. Lgs. n° 152/2006, dell’articolo 3 bis, comma 1bis, del D.L. n° 138/2011, del D. Lgs. n° 175/2016 e del D Lgs. n° 201/2022”.
L’AGCM con propria nota prot. n° 17398 del 31.01.2024 non ha ritenuto di dover opporre obiezioni limitandosi ad invitare l’EdA a trasmetter senza indugio all’Autorità: “… ogni futura determinazione inerente all’organizzazione e all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti nel territorio di competenza”.
Non sussistono, pertanto, le carenze istruttorie e le criticità paventate dai ricorrenti.
Risulta di palmare evidenza che qualsiasi forma di valutazione sulle scelte gestionali effettuata nell’attualità sarebbe palesemente falsata proprio in considerazione del caotico ed articolato universo di affidamenti esistenti innanzi sommariamente descritto, ritenendo più corretto effettuare una valutazione a seguito dell’avvio della fase di gestione associata dei servizi: saranno, quindi, avviate le opportune analisi tecnico-economiche che dovranno portare, al termine dell’affidamento di cui innanzi, a valutare la convenienza di continuare con la gestione affidata ai soggetti provati o procedere con una gestione diretta dei servizi, quindi attrezzarsi con gli automezzi, le dotazioni, la logistica e il necessario know-how.
Dal decorso mese di ottobre 2024, l’EdA ha avvito le attività finalizzate alla predisposizione dei Piani Industriali esecutivi per ciascuno dei sei SAD interessati, sulla scorta dei quali verrà predisposta la necessaria documentazione da porre a base delle procedure di affidamento ad evidenza pubblica.
Per quanto attiene, infine, i ricorsi al TAR presentati dalle Ditte esponenti nel mese di gennaio 2024, si rileva che ad oggi, decorso oltre un anno, il Tribunale adito non ha ritenuto di disporre alcuna sospensiva e non ha ancora fissato la data della prima udienza; peraltro i ricorsi riguardano semplici atti deliberativi mentre il Piano d’Ambito è un atto di programmazione generale sul quale gli eventuali esiti del contenzioso, qualunque essi siano, non potranno determinare sconvolgimenti.
Ribadito, come già fatto in passato, che l’aspetto della gestione associata è una prescrizione legislativa imprescindibile e rappresenta anche una delle azioni fondamentali ai fini dell’efficientamento del sistema e della riduzione dei costi a carico dell’utenza, sembra di cogliere nelle azioni poste in essere sinora dagli operatori economici sanniti una malcelata volontà di non volersi confrontare con un mercato di livello superiore, nel timore di dover dimostrare le proprie capacità di crescita organizzativa e gestionale su ambiti territoriali più ampi, preferendo operare nella sicurezza dell’orticello rappresentato dal singolo comune.
Per il prosieguo, invece, il discrimine sarà rappresentato proprio da quello che le ditte saranno state in grado di dimostrare nel periodo di affidamento in termini di efficienza, efficacia ed economicità del servizio reso, e saranno, quindi, esse stesse artefici del proprio futuro, nel pieno rispetto dei principi fondanti dell’economia di mercato.
Il Presidente del
Consiglio d’Ambito
F.to Pasquale Iacovella

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